Art. 71-novies

In vigore dal 29 apr 2003
-nonies. ((1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, nè arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.))
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-71-novies

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