Art. 71

In vigore dal 29 apr 2003
(( 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purchè l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro. ))
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-71

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