Art. 74
In vigore dal 29 apr 2003
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1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli , sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-74