Art. 41

In vigore dal 18 dic 1942
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell', il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-41

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