Art. 37

In vigore dal 18 dic 1942
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria. Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli .
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-37

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