Art. 43

In vigore dal 18 dic 1942
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-43

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