Art. 12-bis
In vigore dal 16 giu 1999
((Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.))
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-12-bis