Art. 106
In vigore dal 29 apr 2003
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell' di questa legge.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68))
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Il Ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-106