Art. 105
In vigore dal 15 gen 1993
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
((Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa))
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Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'.
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