Art. 106

Art. 106

170 / 302
In vigore dal 29 apr 2003
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell' di questa legge. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68)) . Il Ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.
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