Art. 11
LEGGE 10 maggio 1938, n. 745
In vigore dal 2 lug 1938
Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere le restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori.
La precedente disposizione si applica anche agli altri Enti indicati nell', commi 1° e 2°, per le operazioni di credito pignoratizio prevedute dalla presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1938-05-10;745#art-11