Art. 13

LEGGE 10 maggio 1938, n. 745

In vigore dal 2 lug 1938
La durata dei prestiti su pegno non può essere minore di tre mesi, nè maggiore di un anno. Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del mutuo, sono vendute all'asta pubblica secondo le norme di cui all'.
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LEGGE 10 maggio 1938, n. 745 (Art. 13 Ordinamento dei Monti di credito su pegno.) — Testo vigente | Portale Normativo