Art. 13
LEGGE 10 maggio 1938, n. 745
In vigore dal 2 lug 1938
La durata dei prestiti su pegno non può essere minore di tre mesi, nè maggiore di un anno.
Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del mutuo, sono vendute all'asta pubblica secondo le norme di cui all'.
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