Art. 11 · LEGGE 10 maggio 1938, n. 745

Art. 11

LEGGE 10 maggio 1938, n. 745

In vigore dal 2 lug 1938
Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere le restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori. La precedente disposizione si applica anche agli altri Enti indicati nell', commi 1° e 2°, per le operazioni di credito pignoratizio prevedute dalla presente legge.
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