Art. 6

LEGGE 28 maggio 1936, n. 1003

In vigore dal 25 giu 1936
Le norme per l'ammissione all'esame, per la costituzione della Commissione esaminatrice e per lo svolgimento dell'esame stesso, nonchè ogni altra norma occorrente per l'attuazione e l'integrazione delle precedenti disposizioni saranno date con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Solmi - Di Revel. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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