Art. 2

LEGGE 28 maggio 1936, n. 1003

In vigore dal 25 giu 1936
Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'iscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere iscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.
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