Art. 1

LEGGE 28 maggio 1936, n. 1003

In vigore dal 25 giu 1936
Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 33, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1931, n. 36, è ridotto da dieci ad otto anni. È inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34 comma primo, lettera a) e 72, comma primo dello stesso R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
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