Art. 5

LEGGE 13 giugno 1935, n. 1082

In vigore dal 18 lug 1935
È delegata al Governo del Re la facoltà di emanare norme integrative ed esecutive della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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