Art. 1
LEGGE 13 giugno 1935, n. 1082
In vigore dal 29 mag 1937
È costituito, in provincia di Littoria, un nuovo Comune, denominato «Pontinia», la cui circoscrizione comprende il territorio situato entro i seguenti confini:
Il margine settentrionale della migliara 47 dal fiume Sisto fino all'incontro con il canale Selcetta; la sponda sinistra di questo canale fino all'incidenza con l'attuale confine tra i comuni di Priverno e di Sezze; il confine dei detti Comuni fino all'incontro con la strada comunale dei Gricilli; il margine settentrionale di questa strada fino al cavalcavia sopra la ferrovia Roma-Napoli; il limite meridionale di detta ferrovia fino all'incidenza della strada provinciale marittima; il margine occidentale di detta strada fino all'incontro con la strada vicinale di Procoio; il margine nord della strada stessa ed il suo prolungamento fino all'incidenza con l'attuale confine fra i comuni di Priverno e di Sonnino; la sponda sinistra del fiume Amaseno fino all'incidenza del prolungamento del margine meridionale della migliara 55; questa linea ed il margine meridionale della migliara 55 fino all'incontro con l'attuale confine tra i comuni di Sabaudia e di Terracina; il confine del comune di Sabaudia fino all'incontro con la migliara 47.
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Prourn:nir:stato:legge:1935-06-13;1082#art-1