Art. 3

LEGGE 13 giugno 1935, n. 1082

In vigore dal 18 lug 1935
Al comune di Pontinia sono estese le disposizioni dell' del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1682, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 574.
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LEGGE 13 giugno 1935, n. 1082 (Art. 3 Costituzione del comune di Pontinia in provincia di Littoria) — Testo vigente | Portale Normativo