Art. 5

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1711

In vigore dal 26 gen 1933
Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, sarà provveduto a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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