Art. 3
LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1711
In vigore dal 26 gen 1933
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organici del personale del comune di Reggio Calabria dovranno essere riveduti, allo scopo di adeguare il numero dei posti, gli stipendi, i salari e gli assegni di qualsiasi specie all'importanza delle singole mansioni ed alle effettive esigenze dei servizi.
Al personale predetto, che sia dispensato dal servizio e non venga assunto dal comune di Villa San Giovanni, sarà fatto il trattamento stabilito nell' del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.
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