Art. 2

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1711

In vigore dal 26 gen 1933
Gli organici del personale per il comune di Villa San Giovanni saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto di Reggio Calabria, salva l'approvazione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 22 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399. A coprire i posti di organico sarà, per quanto possibile, assunto per chiamata personale del comune di Reggio Calabria. In caso di contestazioni, sarà provveduto con decreto del prefetto.
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LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1711 (Art. 2 Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni.) — Testo vigente | Portale Normativo