Art. 4

LEGGE 27 maggio 1929, n. 810

In vigore dal 20 giu 1929
La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Mosconi - Belluzzo - Martelli - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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