Art. 3
LEGGE 27 maggio 1929, n. 810
In vigore dal 20 giu 1929
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l'esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.
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