Art. 2
LEGGE 27 maggio 1929, n. 810
In vigore dal 19 nov 1929
Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità.
Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall'esecuzione del piano stesso.
La indennità dovuta agli espropriandi sarà determinata in base a stima redatta dai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro.
In caso di mancata accettazione della stima da parte dei proprietari, la indennità sarà fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sarà nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall'interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma.
Qualora l'interessato, dopo aver negata l'accettazione della indennità, ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dall'avvenuta opposizione alla stima, questa s'intenderà definitivamente accettata.
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