Art. 3
LEGGE 19 aprile 1925, n. 475
In vigore dal 14 mag 1925
Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui trattisi del conferimento di pubblici uffici, impieghi, titoli, dignità, qualità od insegne onorifiche, sia o non richiesto l'esame o il concorso.
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