Art. 1
LEGGE 19 aprile 1925, n. 475
In vigore dal 14 mag 1925
Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.
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