Art. 2

LEGGE 19 aprile 1925, n. 475

In vigore dal 14 mag 1925
Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. È punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento. In ogni caso la pena è aumentata da un terzo ella metà se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualità, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
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