Art. 4

LEGGE 6 maggio 1906, n. 200

In vigore dal 1 lug 1910
È data facoltà al Governo del Re di provvedere alle opere urgenti per la navigabilità del Tevere a valle di Roma, fino alla concorrenza di L. 1,000,000, sulle somme disponibili per le leggi 30 giugno 1876, n. 3201, 23 luglio 1881, n. 330, 15 aprile 1886, n. 3791 e 2 luglio 1890, n. 6936. La predetta somma di L. 1,000,000 sarà prelevata dal fondo inscritto al n. 2, lettera C), della tabella E), annessa alla legge 30 giugno 1904, n. 293, in ragione di L. 500,000 per l'esercizio finanziario 1906-907 e di L. 500,000 per l'esercizio 1907-908. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 maggio 1906. VITTORIO EMANUELE. Carmine. C. Mirabello. L. Luzzatti. Visto, Il guardasigilli: E. Sacchi.
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