Art. 1
LEGGE 6 maggio 1906, n. 200
In vigore dal 7 giu 1906
La navigazione nel Tevere, fra Roma ed il mare, è dichiarata marittima ed è retta dalle disposizioni legislative e regolamentari sulla marina mercantile, sotto la vigilanza di un ufficio di porto con sede in Roma e posto alla diretta dipendenza del Ministero della marina.
Per tutto ciò che concerne l'esecuzione dei lavori, la polizia tecnica del fiume e delle sponde, le concessioni e le autorizzazioni di opere, restano ferme, per l'anzidetto tratto di fiume, le disposizioni della vigente legge sui lavori pubblici e delle altre leggi speciali che vi si riferiscono, salve le speciali attribuzioni dell'Amministrazione marittima in materia di concessioni e di polizia portuaria nell'ambito dei porti, ai sensi del Codice e regolamento di marina mercantile.
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