Art. 2

LEGGE 6 maggio 1906, n. 200

In vigore dal 7 giu 1906
Il personale attualmente addetto alla navigazione del Tevere, colla denominazione di piloti, capi-presa e barcaiuoli, sarà iscritto d'ufficio, colle stesse denominazioni, nei registri della gente di mare di seconda categoria. È stabilito un corpo di piloti pratici del Tevere, nel quale saranno iscritti, a loro domanda, gli attuali piloti del fiume. In esso i posti disponibili e gli altri che potranno rendersi vacanti in seguito saranno assegnati di preferenza agli attuali capi-presa, e successivamente agli attuali barcaiuoli, previa prova d'idoneità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1906-05-06;200#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo