Art. 5
LEGGE 18 dicembre 1898, n. 509
In vigore dal 15 gen 1899
Per le altre proprietà vincolate dalla legge 7 luglio 1889, e non comprese nel piano e nell'elenco uniti alla presente legge, si applicherà il R. decreto 8 marzo 1883, che dichiarò opera di pubblica utilità il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, contemplato nella legge 14 maggio 1881, n. 209.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1898-12-18;509#art-5