Art. 3

LEGGE 18 dicembre 1898, n. 509

In vigore dal 15 gen 1899
Per la esecuzione del piano di che nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 1,800,000. Nel bilancio dell'Istruzione Pubblica, per l'esercizio corrente 1898-99, sarà iscritta la prima rata di quella spesa in lire 200,000. Il bilancio dell'Entrata registrerà nell'esercizio medesimo la corrispondente rata di concorso del Comune di Roma in lire 100,000 e il contributo dei proprietari di beni confinanti e contigui ai termini dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1887, n. 4730. Le residue somme di spesa e di concorso saranno ripartite ed iscritte negli esercizi successivi con la legge del bilancio.
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