Art. 4

LEGGE 18 dicembre 1898, n. 509

In vigore dal 7 ago 1906
Il termine per le espropriazioni stabilito dall' della predetta legge 7 luglio 1889 è prorogato di altri cinque anni. (1) (2)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1898-12-18;509#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo