Art. 6
LEGGE 31 marzo 1877, n. 3761
In vigore dal 22 apr 1877
Sono abrogati l'art. 10, n. 1, della legge sul Consiglio di Stato, e l'art. 13 della legge sul Contenzioso amministrativo, allegato E, alla legge 20 marzo 1865, nonchè la legge sui conflitti del 20 novembre 1859, n. 3780, ed ogni altra disposizione sulla materia.
È del pari abrogato l'art. 43 della legge del 14 agosto 1862, n. 800.
I ricorsi per annullamento, di che nel n. 3 dell', devono presentarsi nel temine di giorni novanta dalla notificazione della sentenza.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 31 marzo 1877.
VITTORIO EMANUELE.
Mancini.
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