Art. 5
LEGGE 31 marzo 1877, n. 3761
In vigore dal 13 nov 1919
Sono altresì deferite esclusivamente alla cognizione delle sezioni di Cassazione istituite in Roma le sentenze in grado di appello sulla questione se sia competente l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa.
Anche in questo caso la decisione è presa a sezioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza, osservate nel resto le disposizioni del Codice di procedura civile.
Se nel ricorso contro la sentenza pronunziata in grado di appello si contengano altri motivi oltre quello sulla competenza, giudicherà dei medesimi la sezione civile della Corte di cassazione di Roma, dopo che le sezioni unite avranno pronunciato sulla questione di competenza
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