Art. 2

LEGGE 31 marzo 1877, n. 3761

In vigore dal 22 apr 1877
La richiesta per la decisione diretta della Corte di cassezione è fatta con decreto motivato dal prefetto. Il decreto è dal prefetto notificato con atto d'usciere alle parti in causa e trasmesso al procuratore del Re nel circondaRIo ove pende la lite davanti al pretore o al tribunale. Se la lite pende davanti alla Corte d'appello, il decreto è trasmesso al Pubblico Ministero presso la detta Corte. Comunicato il decreto del prefetto all'autorità giudiziaria, dinanzi alla quale pende la lite, la medesima riconoscendolo emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, sospenderà senz'altro ogni procedura con suo decreto il quale dovrà notificarsi alle parti a cura del Pubblico Ministero, fra quindici giorni dalla sua data, sotto pena di decadenza dalla richiesta anzidetta. L'autorità giudiziaria non potrà più emettere, sino alla risoluzione della questione di competenza, fuorchè provvedimenti conservatorii.
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LEGGE 31 marzo 1877, n. 3761 (Art. 2 Sui conflitti di attribuzioni.) — Testo vigente | Portale Normativo