Art. 5

LEGGE 26 agosto 1868, n. 4547

In vigore dal 18 set 1868
È fatta facoltà al Governo di regolare, d'accordo col Ministero di Casa Reale, mediante permute coi proprietari limitrofi, i confini delle tenute della Petraia, di Poggio a Caiano, di S. Rossore, e dei terreni per le scuderie della Pace in Firenze. È pure fatta facoltà al Governo di addivenire, col patrimonio particolare di Sua Maestà, all'atto di cessione di proprietà del castello di Racconigi, parco, beni e mulini dipendenti, ricevendo in permuta, previo estimo di periti in base al reddito, beni di proprietà privata di Sua Maestà, facenti parte della tenuta di Casanova nella Provincia di Torino, od altri stabili acquistati già in proprio da Sua Maestà, che dovranno però restare incorporati a quelli della dotazione della Corona. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Torino addì 26 agosto 1868. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. L. G. Cambray Digny.
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