Art. 2
LEGGE 26 agosto 1868, n. 4547
In vigore dal 18 set 1868
I beni fino al presente assegnati alla Corona, e non compresi nel detto Elenco, saranno restituiti al Demanio dello Stato al 1° novembre prossimo venturo.
Per l'epoca stessa saranno consegnati alla Corona i beni compresi nel detto Elenco, che ora si trovano in possesso del Demanio.
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