Art. 3
LEGGE 26 agosto 1868, n. 4547
In vigore dal 18 set 1868
I redditi e i carichi dei beni che passano dalla Corona al Demanio, o viceversa, spetteranno all'Amministrazione cedente, per le proprietà urbane, fino a tutto ottobre prossimo venturo, e per le proprietà rurali, fino alla fine dell'annata agraria in corso.
Da queste epoche in poi, tutti i redditi ed i carichi inerenti ai detti beni, compresi gli stipendi del personale che vi è addetto, saranno a benefizio ed a peso dell'Amministrazione ricevente.
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