Art. 5
LEGGE 20 marzo 1865, n. 2248
In vigore dal 1 lug 1865
Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del precedente articolo.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dat. a Torino addì 20 marzo 1865.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.
G. Lanza.
S. Jacini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1865-03-20;2248#art-5