Art. 5

LEGGE 20 marzo 1865, n. 2248

In vigore dal 1 lug 1865
Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del precedente articolo. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dat. a Torino addì 20 marzo 1865. VITTORIO EMANUELE Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca. G. Lanza. S. Jacini.
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