Art. 2
LEGGE 20 marzo 1865, n. 2248
In vigore dal 1 lug 1865
È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonchè il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1865-03-20;2248#art-2