Art. 2

LEGGE 20 marzo 1865, n. 2248

In vigore dal 1 lug 1865
È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonchè il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.
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