Art. 3
LEGGE 20 marzo 1865, n. 2248
In vigore dal 1 lug 1865
I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll'esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno
1865.
Collo stesso Decreto Reale sarà pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1865-03-20;2248#art-3