Art. 3

LEGGE 20 marzo 1865, n. 2248

In vigore dal 1 lug 1865
I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll'esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno 1865. Collo stesso Decreto Reale sarà pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.
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