Art. 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
In vigore dal 12 dic 2007
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
TITOLO II
LIBERTÀ
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:12010P#art-5