Art. 5 · Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

Art. 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

In vigore dal 12 dic 2007
1.   Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2.   Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3.   È proibita la tratta degli esseri umani. TITOLO II LIBERTÀ
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