Art. 3
Diritto all'integrità della persona
In vigore dal 12 dic 2007
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a)
il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
b)
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
c)
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
d)
il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Storico versioni
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