Art. 23

Parità tra donne e uomini

In vigore dal 12 dic 2007
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:12010P#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo