Art. 27

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

In vigore dal 12 dic 2007
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
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