Art. 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

In vigore dal 12 dic 2007
1.   Le espulsioni collettive sono vietate. 2.   Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. TITOLO III UGUAGLIANZA
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