Art. 19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
In vigore dal 12 dic 2007
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
TITOLO III
UGUAGLIANZA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:12010P#art-19