Titolo III

Art. 22

Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale

In vigore dal 4 set 2025
1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, è aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all' del presente decreto: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione: per l'anno 2024: euro 74.308,20 per l'anno 2025: euro 61.609,30 a decorrere dall'anno 2026: euro 70.953,06 b) per la retribuzione di risultato: per l'anno 2024: euro 105.483,60 per l'anno 2025: euro 126.332,96 a decorrere dall'anno 2026: euro 139.596,80 2. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo e all'utilizzo dello stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;124#art-22

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